(massima n. 1)
Qualora, nel corso di un’udienza dinanzi al giudice di pace (in giudizio di opposizione a sanzione amministrativa), siano stati redatti per errore dal medesimo giudice due verbali di udienza, nel primo dei quali, in presenza dell’opponente ed in mancanza del fascicolo d’ufficio non reperito, si rinvia la causa ad altra udienza per la trattazione, mentre nell’altro la causa, in assenza dell’opponente, viene trattenuta in decisione, la sentenza pronunciata è nulla per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, non essendo stato consentito alla parte costituita, pur presente in udienza, di partecipare effettivamente all’udienza di trattazione formulando le proprie istanze e conclusioni.