(massima n. 1)
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme sulla circolazione stradale, il termine entro il quale il prefetto deve emettere l’ordinanza-ingiunzione — vigenti gli artt. 203, comma 2, e 204 del codice della strada, come modificati dal d.l. n. 151 del 2003, conv., con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003 — è complessivamente di 180 giorni, giacché al termine di 120 giorni, previsto dall’art. 204, deve essere aggiunto quello di 60 giorni, stabilito dal precedente art. 203, per la trasmissione degli atti al prefetto da parte del comando accertatore al quale viene presentato il ricorso. Ai fini del rispetto del termine entro cui il prefetto deve emettere l’ordinanza ingiunzione è, poi, sufficiente la semplice emissione — e non la notifica — dell’ordinanza suddetta.