(massima n. 1)
La disciplina sulla sospensione dei termini dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, posta dall’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, riconnettendosi alla necessità della difesa tecnica in giudizio, vale per i soli termini processuali, non potendo così trovare applicazione al termine di sessanta giorni, dalla contestazione o dalla notificazione dell’accertamento di una violazione del codice della strada, stabilito dall’art. 203 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per proporre ricorso in via amministrativa al prefetto, che ha riguardo ad attività da compiersi nell’ambito di un procedimento amministrativo. Né, in ragione della inapplicabilità della disciplina sulla sospensione feriale all’anzidetto termine di cui all’art. 203 citato, è dato apprezzare un vulnus agli artt. 24 e 3 Cost. (donde, la manifesta infondatezza della relativa questione di legittimità costituzionale) posto, rispettivamente, che: 1) il procedimento dinanzi al prefetto è privo del carattere giurisdizionale e, quindi, non richiede l’esplicazione della difesa tecnica; 2) la diversità di situazioni, tra l’impugnazione del verbale dinanzi al prefetto e quella, in via alternativa, dinanzi al giudice di pace, ex art. 204-bis dello stesso codice della strada, che determina l’instaurarsi di un vero proprio giudizio, giustifica il loro differente trattamento in relazione alla sospensione feriale dei termini.