(massima n. 1)
In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la legittimazione passiva spetta all’amministrazione dalla quale dipendono gli agenti che hanno accertato la violazione, sicché, ove il verbale sia stato elevato dalla polizia municipale, legittimato a resistere all’opposizione è il comune; tuttavia, qualora il ricorso sia stato notificato all’organo di una diversa amministrazione (nel caso di specie, il prefetto), l’erronea identificazione del legittimato passivo, essendo un adempimento riservato alla cancelleria, non si traduce nell’inammissibilità del ricorso ma in un vizio della sentenza che, pertanto, deve essere cassata con rinvio, onde consentire la corretta instaurazione del contraddittorio.