(massima n. 1)
In tema di opposizione ex artt. 22 e ss. della legge n. 689 del 1981, ove il ricorrente deduca la nullità della cartella esattoriale, notificatagli per il mancato pagamento di sanzione amministrativa irrogata per violazione del codice della strada, assumendo di non avere ricevuto la previa notifica del verbale di accertamento della violazione, ha il solo onere di allegare al ricorso la copia notificata della cartella anzidetta ma non già quello di allegare copia del verbale, la cui mancanza non può avere alcun effetto ai fini della regolarità dell’opposizione.