(massima n. 1)
In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, nel caso di contestazione non immediata della violazione, ai sensi dell’art. 201 del codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), l’art. 385 del Regolamento di esecuzione e di attuazione al medesimo codice (d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) stabilisce, al terzo comma, che il verbale redatto dall’organo accertatore rimane agli atti dell’ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono essere notificati gli estremi viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando, e che allorquando il verbale sia stato redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, esso viene notificato con il modulo prestampato recante l’intestazione dell’ufficio o comando predetti. Ne consegue che il modulo prestampato notificato al trasgressore, pur recando unicamente l’intestazione dell’ufficio o comando cui appartiene il verbalizzante, è parificato per legge in tutto e per tutto al secondo originale o alla copia autentica del verbale ed è, al pari di questi, assistito da fede privilegiata, con la conseguenza che le sue risultanze possono essere contestate solo mediante la proposizione della querela di falso.