(massima n. 1)
La disposizione generale sulle sanzioni amministrative dettata dall'art. 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui è priva di effetto estintivo dell’obbligazione sanzionatoria la mancata contestazione immediata della violazione qualora sia stata effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della stessa, non trova applicazione in ordine alle violazioni del codice della strada, per le quali gli artt. 200 e 201 del codice della strada stabiliscono una diversa disciplina speciale, onde è legittima la contestazione successiva delle sanzioni anzidette, effettuata mediante notifica del relativo verbale, sempreché quest’ultimo contenga la specifica indicazione dei motivi che hanno impedito la contestazione immediata (con la puntualizzazione che l’elenco di casi enumerati dall’art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada ha valore solo esemplificativo, e non tassativo).