(massima n. 1)
In tema di sanzioni amministrative, quando la notificazione della contestazione sia effettuata, da un funzionario che abbia accertato la violazione, a mezzo del servizio postale e secondo il regime prescritto dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 (art. 14, comma quarto, legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 12 legge 890/1982 e, ora, art. 201, comma terzo, d.l. 30 aprile 1992, n. 285), la sola circostanza che il funzionario abbia omesso di stendere sull'originale e sulla copia dellatto la relazione di notifica prevista dallart. 3, comma primo, della predetta legge 890/1982, costituisce una mera irregolaritą, che non incide sulla validitą della notificazione, atteso che la relazione non assolve, nei riguardi del destinatario, una funzione essenziale al procedimento di notificazione e risponde al solo scopo di fornire al notificante la garanzia delleffettuazione della notifica a mezzo del servizio postale e il dato indispensabile per gli accertamenti da espletare nellipotesi di disguidi.