(massima n. 1)
La disposizione contenuta nell’art. 201, comma 3° del Codice della Strada secondo cui la notificazione del verbale di accertamento può essere effettuata anche da un funzionario dell’amministrazione secondo le norme del codice di procedura civile ovvero a mezzo della posta va intesa nel senso che quando la notificazione viene effettuata a mezzo del servizio postale il funzionario può compiere l’attività propria dell’ufficiale giudiziario (come, nel caso in questione, la consegna del verbale di accertamento all’ufficio postale).