(massima n. 1)
In tema di sanzioni amministrative, comprese quelle relative alla disciplina della circolazione stradale, qualora — come consentito dall’art. 14, comma quarto, legge 689/1981, dall'art. 12, legge 890/1982 e, quindi, dall’art. 201, c. 3 del decreto legislativo 285/1982 — la notificazione della contestazione sia effettuata da un funzionario dell’amministrazione secondo il regime di cui alla legge 890/1982, la sola circostanza che il funzionario abbia omesso di stendere, sulla copia dell’atto, la relazione di notifica prevista dall’art. 3, comma primo, della richiamata legge 890/1982, costituisce una mera irregolarità, che non inficia la validità della notificazione medesima.