(massima n. 1)
A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale del primo comma dell’art. 201 del codice della strada (Corte Cost. n. 198 del 1996), nella parte in cui, in caso di identificazione del trasgressore successiva alla violazione, stabiliva che il termine di centocinquanta giorni per la notificazione della contestazione decorresse dalla data dell’avvenuta identificazione, anziché da quella in cui risultava dai pubblici registri l’intestazione del veicolo o le altre qualifiche del soggetto responsabile, o comunque dalla data in cui la P.A. era posta in grado di provvedere all’identificazione, il termine per la notificazione degli estremi della violazione può decorrere da un momento successivo all’accertamento nei soli casi in cui l’identificazione del trasgressore sia possibile esclusivamente dopo l’espletamento delle formalità di iscrizione o di annotazione del trasferimento di proprietà del veicolo nei pubblici registri automobilistici, per gli effetti di cui all’art. 386 del regolamento di esecuzione del codice della strada. Pertanto, nel caso in cui la prima notificazione della contestazione non sia andata a buon fine per «indirizzo insufficiente» grava sull’Amministrazione l’onere di provare che l’identificazione del trasgressore sia stata possibile solo dopo l’espletamento delle ricerche anagrafiche a causa dell’omessa o tardiva comunicazione al P.R.A. del trasferimento di residenza da parte del trasgressore. (Nella fattispecie la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di pace di rigetto dell’opposizione non essendo stata fornita dall'Amministrazione alcuna prova in ordine all’impossibilità della tempestiva identificazione del destinatario in quanto la dizione «indirizzo insufficiente» non evidenziava la non corrispondenza della residenza con il luogo risultante nei pubblici registri).