(massima n. 1)
In tema di violazioni del codice della strada, la disposizione contenuta nell’art. 247 del Regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, nel prevedere che le comunicazioni al P.R.A. del cambio di residenza, già dichiarato dal proprietario all’anagrafe comunale, debbano essere eseguite a cura della P.A., comporta — anche in ragione del fatto che non esiste più una norma simile a quella di cui all’art. 59 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Codice della strada abrogato), che imponeva all’interessato la comunicazione del cambio di residenza — che la notifica effettuata, in forza dell’art. 201, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 985, al precedente indirizzo del contravventore risultante dagli archivi, ove questi non siano aggiornati, non possa ritenersi validamente eseguita, atteso che il ritardo dell’Amministrazione nell’aggiornare i propri archivi non può produrre effetti negativi nella sfera giuridica del cittadino non inadempiente.