(massima n. 1)
In tema di sanzioni amministrative, con riferimento alle violazioni del codice della strada per le quali l’articolo 202, terzo comma, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, non ammette il pagamento in misura ridotta, la mancata quantificazione della sanzione nel verbale di accertamento della infrazione non incide sulla validità del procedimento sanzionatorio, in quanto l’ammontare della sanzione deve essere determinata dal prefetto a seguito della trasmissione del verbale da parte degli agenti accertatori; inoltre, nelle dette ipotesi, e con riguardo alla fase del procedimento relativa alla sua definizione, la mancata proposizione del ricorso amministrativo al prefetto non produce, ipso facto, la formazione del titolo esecutivo, con conseguente diritto dell’amministrazione a procedere secondo le modalità di cui all’articolo 27 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dovendo necessariamente, in virtù dell’esigenza di dare alla norma del suddetto articolo 27 della legge n. 689 del 1981 una interpretazione conforme alla Costituzione, essere emanata, ed a prescindere dalla scadenza del termine per la proposizione del ricorso amministrativo ai sensi dell’articolo 203 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, l’ordinanza ingiunzione irrogativa della sanzione nel termine previsto dall’articolo 204 del medesimo d.lgs.