(massima n. 1)
In riferimento alle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada non può essere ammesso al pagamento in misura ridotta di cui all’art. 202, secondo comma, c.d.s. chiunque, qualunque infrazione punita con sanzione amministrativa pecuniaria abbia commesso, non ottemperi all’obbligo di fermarsi all’alt intimatogli dagli agenti accertatori. Qualora non sia ammissibile il pagamento in misura ridotta, la mancata quantificazione nel verbale di accertamento della violazione della somma dovuta a tale titolo non incide sulla validità del provvedimento sanzionatorio.