(massima n. 1)
In tema di sanzioni amministrative irrogate per violazione di norme del codice della strada, qualora il pagamento in misura ridotta della sanzione principale irrogata — che implica l’accettazione della sanzione medesima e, quindi, il riconoscimento, da parte dell’autore della violazione, della propria responsabilità e la rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tutela giurisdizionale — non estingua del tutto la pretesa sanzionatoria, residuando una sanzione accessoria non spontaneamente adempiuta (come in caso di ordine di ripristino dei luoghi o di rimozione di opere abusive), nel procedimento di opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione prefettizia applicativa della sanzione accessoria non possono essere fatti valere vizi inerenti all’accertamento dei presupposti per l’applicazione della sanzione principale ma possono essere dedotti solo i vizi del procedimento che si conclude con l’applicazione della sanzione accessoria e del provvedimento sanzionatorio.