(massima n. 1)
In tema di sanzioni amministrative, comprese quelle relative alla disciplina della circolazione stradale, qualora — come consentito dall’art. 14, comma quarto, legge n. 689 del 1981, dall’art. 12 legge n. 890 del 1982 e, quindi, dall’art. 201.3 del decreto legislativo n. 285 del 1992 — la notificazione della contestazione sia effettuata da un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione, a mezzo del servizio postale e secondo il regime di cui alla legge n. 890 del 1982, la sola circostanza che il funzionario abbia omesso di stendere, sulla copia dell’atto, la relazione di notifica prevista dall’art. 3, comma primo, della richiamata legge n. 890 del 1982, costituisce una mera irregolarità, che non inficia la validità della notificazione medesima.