(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 1483 c.c., la garanzia per evizione — che sanziona l'inadempimento del venditore all'obbligazione di cui all'art. 1476 n. 2 c.c. — impone al venditore medesimo di risarcire il danno nei limiti del cosiddetto interesse negativo, tranne che si accerti che l'alienante abbia agito con dolo o colpa, nel qual caso l'acquirente ha invece diritto all'integrale risarcimento del danno, comprensivo anche del lucro cessante. Tale domanda di più ampio ristoro pecuniario è riferibile non al concorrente esperimento di due azioni diverse (quella generale di responsabilità ex art. 1453 c.c. e quella ex art. 1483 dello stesso codice), ma all'esperimento di un'azione unica, che resta pur sempre connessa al diritto della garanzia per evizione, la cui disciplina, nel ricorso dell'elemento psicologico suddetto, resta solo integrata da quella dell'art. 1453 citato.