(massima n. 1)
In tema di violazioni delle norme sui limiti di velocità previste dal codice della strada, è legittima la contestazione non immediata dell’infrazione anche quando, nell’organizzazione del servizio di rilevazione degli illeciti, sia utilizzata una apparecchiatura autovelox che consenta l’accertamento dell’infrazione al momento del transito del veicolo, e ciò persino nell’ipotesi in cui, essendo previsto l’impiego di una seconda pattuglia, questa non sia in grado di procedere alla contestazione immediata perché impegnata in altra contestazione; tuttavia l’amministrazione deve fornire la prova di non avere potuto procedere alla contestazione immediata dell’infrazione (nella fattispecie, relativa al superamento del limite di velocità per 27 km/h, rilevato dai vigili urbani a mezzo di autovelox, il tribunale aveva annullato il verbale secondo cui non era stata possibile la contestazione immediata causa la velocità del veicolo e la S.C. ha ritenuto legittima la decisione non avendo il Comune fornito la prova di tale assunto, considerato anche che trattandosi di rettilineo quel veicolo era ben visibile e poteva essere fermato).