(massima n. 1)
Destinatari delle sanzioni amministrative accessorie sono anche i soggetti obbligati in solido a norma dell’art. 6 della legge 689/1981. Il proprietario del veicolo a mezzo del quale vengono commesse infrazioni sanzionate in via amministrativa delle correlate sanzioni (principale e accessoria) se non prova che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la sua volontà, così come dispone il citato art. 6, primo comma e l’art. 196 dal decreto legislativo 285/1992. Diversamente, non è ammessa la prova liberatoria nel caso in cui l’obbligato in solido sia chiamato a rispondere della violazione, non solo in quanto proprietario del veicolo, ma anche quale datore di lavoro del conducente, secondo quanto previsto dall’art. 6, terzo comma della legge 689/1981 (principio affermato in tema di sospensione della carta di circolazione).