(massima n. 1)
In materia di sanzioni amministrative, la previsione, ex art. 196 Codice della Strada, della solidarietà tra proprietario e conducente responsabile della violazione comporta comunque l’emissione di due distinti provvedimenti irrogativi delle sanzioni rispetto ai quali ciascuno degli obbligati è titolare di un’autonoma facoltà di opposizione, assoggettata al termine di decadenza previsto nell’art. 203 dello stesso codice; pertanto, chi abbia fatto decorrere inutilmente tale termine non può avvalersi della sentenza favorevole emessa nei confronti dell’altro coobbligato, non prevedendo la normativa di settore alcuna correlazione tra i due provvedimenti ed essendo inoperante l’art. 1306 c.c., applicabile esclusivamente alle obbligazioni solidali di fonte privatistica.