(massima n. 1)
In tema di sanzioni amministrative relative alla circolazione stradale di un veicolo appartenente ad un trust (nella specie, di diritto australiano), privo di autonoma personalità giuridica, deve ritenersi responsabile della violazione il trustee, che, nei rapporti con i terzi, interviene non quale legale rappresentante del trust, ma come soggetto che dispone del diritto, il quale, in base all’art. 196 del codice della strada è obbligato in solido con l’autore della violazione, giacché, in applicazione dell’art. 2, comma 2, lett. b), della legge 16 ottobre 1989, n. 364 (recante la ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata all’Aja il 1° luglio 1985), assume la posizione di intestatario formale dell’autovettura.