(massima n. 1)
In tema di opposizione al verbale di contestazione di una violazione al codice della strada, ai sensi dell’art. 204-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, il giudice, adito in alternativa al ricorso al prefetto, nel rigettare detta opposizione, può — anche d’ufficio, in assenza di espressa domanda da parte della Amministrazione in ordine alla determinazione della misura della sanzione — quantificare, in base al suo libero convincimento, la sanzione pecuniaria, che non sia predeterminata normativamente, in misura congrua, tra il minimo ed il massimo edittale.