(massima n. 1)
In tema di sanzioni amministrative di carattere pecuniario per violazioni al codice della strada, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 689 del 1981, richiamato espressamente dall'art. 194 cod. strada, per gli illeciti commessi da minori di età, la responsabilità del genitore, del tutore o di chi sia comunque tenuto alla sorveglianza del minorenne, per culpa in vigilando presunta, è diretta e personale e permane a carico di essi anche dopo il raggiungimento della maggiore età da parte del minore, senza alcuna possibilità, per quest’ultimo, di subentrarvi a qualsivoglia titolo, non risultando egli destinatario della sanzione medesima. (In applicazione del principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione presentato da un soggetto che aveva commesso un’infrazione al codice della strada da minorenne, essendo stata l’ordinanza-ingiunzione ritualmente opposta dal genitore, destinatario della sanzione amministrativa pecuniaria).