(massima n. 1)
In tema di sanzioni amministrative irrogate per la guida di veicoli in assenza di copertura assicurativa, l’art. 193, comma 4, del codice della strada, come modificato dall'art. 3 del d.l. n. 151 del 2003, conv. in legge n. 214 del 2003, prevede che alla contestazione dell’infrazione consegua il sequestro dei veicolo da parte dell’organo di polizia, e che la restituzione di esso sia disposta a seguito del pagamento della sanzione in misura ridotta. Qualora non sia effettuato il pagamento e non sia presentato ricorso, il prefetto, cui è stato inviato il verbale, divenuto titolo esecutivo, non è più tenuto ad emettere ordinanza-ingiunzione, con la fissazione di un termine per la cosiddetta «sanatoria amministrativa», ma deve ordinare direttamente la confisca, ai sensi dell’art. 213 del codice della strada.