(massima n. 1)
Nell’inosservanza dell’obbligo di fermarsi all’invito degli agenti in servizio di polizia stradale — costruita come reato dall’art. 650 c.p. e come violazione amministrativa dall’art. 192, comma primo, cod. strad. — risultano del tutto identici sia il fine perseguito, cioè la prevenzione e l’accertamento di reati e infrazioni in materia di circolazione stradale, sia le rispettive condotte. Ne consegue che, vertendosi nell’ipotesi di concorso apparente di norme, in forza del principio di specialità di cui all’art. 9 della legge 689/1981, l’omessa ottemperanza da parte del conducente di un veicolo all’invito a fermarsi di funzionari, ufficiali e agenti cui spetta la prevenzione e l’accertamento dei reati in materia di circolazione stradale integra gli estremi dell’illecito amministrativo previsto dall’art. 192, comma primo, cod. strad., e non già quelli della fattispecie criminosa di cui all’art. 650 c.p.