(massima n. 1)
Il divieto previsto dall’art. 190 del codice della strada, di circolare mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura sulle carreggiate delle strade e sugli spazi riservati ai pedoni, essendo volto alla tutela tanto di chi fa uso di tali strumenti quanto dei pedoni, si estende alle aree di parcheggio perché in esse si verificano le medesime situazioni di rischio che fondano tale divieto. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva ritenuto legittima l’attività di pattinaggio all’interno di un’area di parcheggio svolta dalla vittima di un incidente stradale, anche in relazione all’eventuale concorso di colpa della persona offesa).