(massima n. 1)
Le norme che regolano l'evizione totale (art. 1483 c.c.) sono applicabili nel caso di confisca in sede penale della cosa compravenduta, a norma dell'art. 240 c.p., giacché l'anzidetta misura comporta l'acquisto della proprietà della cosa stessa da parte dello Stato e lo spossessamento del compratore. Conseguentemente: a) il venditore è tenuto al risarcimento del danno nei limiti, di regola, dell'interesse contrattuale negativo (rimborso del prezzo versato e delle spese sostenute dal compratore), tenendo conto ai fini della diminuzione del danno, dell'usura frattanto subita dalla cosa; b) i rimborsi e le restituzioni, di cui agli artt. 1479 e 1483 c.c., spettanti al compratore, costituiscono debito di valore, come tali produttivi di rivalutazione e di interessi; c) ove in riferimento alla causa che ha determinato l'evizione sussista il dolo o la colpa del venditore, questi è tenuto all'integrale risarcimento.