(massima n. 1)
Non integra il delitto di sostituzione di persona la condotta di colui che, al fine di accedere all’interno di una zona a traffico limitato e percorrere le corsie preferenziali di un centro urbano, esponga sul parabrezza dell’auto un contrassegno per invalidi rilasciato ad altra persona che non si trova a bordo del veicolo, laddove non vi siano stati da parte dell’agente comportamenti idonei a trarre in errore, circa il suo stato di falso invalido, il personale preposto all’accertamento ed al controllo.