(massima n. 1)
La previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invaliditā pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermitā, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicchč la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalitā della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perchč l'aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di ATP).