(massima n. 1)
L'operativitą della garanzia per evizione presuppone l'esperimento positivo da parte di un terzo dell'azione di rivendica, e cioč la privazione del compratore, dopo la stipula del contratto, in tutto in parte della proprietą del bene acquistato; pertanto, l'esperimento dell'azione di regolamento di confini, non comportando la risoluzione di un contrasto sui titoli di proprietą ma solo sull'estensione di essa, non consente di far valere la garanzia per evizione.