(massima n. 1)
Allorquando il convenuto in azione possessoria - per turbativa del possesso derivante dall'inosservanza della distanza legale rispetto a una preesistente costruzione dell'attore - prospetti la legittimità del proprio operato come conseguenza delle modalità di esercizio del diritto di prevenzione da parte dell'attore stesso, è indispensabile, sia pure ai soli effetti possessori, accertare l'esistenza e i limiti di tale diritto, sicché non comporta violazione del divieto del cumulo del petitorio con il possessorio l'indagine del giudice su detta prevenzione, volta unicamente a stabilire l'estensione delle facoltà rispetto alle quali il possessore può ricevere tutela.