(massima n. 1)
Costituisce «fatto nuovo» (in relazione al quale occorre procedere ai sensi di quanto disposto dall’art. 518 c.p.p.) allorché si proceda per la contravvenzione di guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti (articolo 187 dei codice della strada) ed emerga poi, nel corso del dibattimento, il fatto radicalmente diverso, e perciò nuovo, di guida in stato di ebbrezza (articolo 186 del codice della strada).