(massima n. 1)
L'ordinanza di rigetto del reclamo cautelare non è ricorribile per cassazione, neppure in ordine alle sole spese, perché è un provvedimento inidoneo a divenire cosa giudicata, formale e sostanziale, conservando i caratteri della provvisorietà e non decisorietà. Pertanto, dopo la novella dell'art. 669 septies c.p.c. da parte della l. n. 69 del 2009, la contestazione delle spese - ove il soccombente abbia agito "ante causam" e non intenda iniziare il giudizio di merito - va effettuata in sede di opposizione al precetto ovvero all'esecuzione, se iniziata, trattandosi di giudizio a cognizione piena in cui la condanna alle spese può essere ridiscussa senza limiti, come se l'ordinanza sul reclamo fosse, sul punto, titolo esecutivo stragiudiziale; qualora, invece, il giudizio di merito sia instaurato, resta, comunque, sempre impregiudicato il potere del giudice di rivalutare, all'esito, la pronuncia sulle spese adottata nella fase cautelare, in conseguenza della strumentalità, mantenuta dalla l. n. 80 del 2005, tra tutela cautelare e merito. (Nella specie, era stato impugnato per cassazione un provvedimento che aveva respinto il reclamo contro un'ordinanza di rigetto di una richiesta di sequestro giudiziario in corso di causa, condannando, altresì, il soccombente a rifondere le spese).