(massima n. 1)
Nell'espropriazione forzata minacciata ex art. 654 c.p.c. in virtł di decreto ingiuntivo esecutivo, l'omessa menzione nell'atto di precetto del provvedimento di dichiarazione di esecutorietą del provvedimento monitorio comporta la nullitą - deducibile con l'opposizione agli atti esecutivi - del precetto stesso, non potendo l'indicazione di tale provvedimento evincersi dalla menzione dell'apposizione della formula esecutiva. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la nullitą del precetto recante la menzione del numero, data e autoritą del decreto ingiuntivo, della mancata opposizione e dell'apposizione della formula esecutiva, ma privo della indicazione del provvedimento di dichiarazione di esecutorietą).