(massima n. 1)
In tema di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che decida in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed all'ammissibilitā dell'azione esecutiva non č appellabile, ma reclamabile ex art. 624 c.p.c. ove tale decisione sia stata presa solo in vista della mera sospensione della procedura (che resta pendente) in attesa dell'esito del giudizio di merito da instaurare, mentre č opponibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c. ove abbia dichiarato la definitiva chiusura del processo esecutivo. In nessun caso č possibile la proposizione dell'appello. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza di accoglimento dell'appello proposto dagli istanti in esecuzione per obblighi di fare avverso l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato ineseguibile la sentenza di accertamento della linea di confine tra due fondi e di condanna all'apposizione di cippi e alla ricostruzione della canalina ivi esistente, e improcedibile l'esecuzione).