(massima n. 1)
A seguito della chiusura del procedimento di esecuzione forzata, č da escludere la possibilitā di ottenere una modifica della distribuzione del ricavato della vendita mediante l'esperimento dell'azione di ripetizione di indebito da parte di un creditore nei confronti degli altri, in quanto la definizione di quel procedimento con l'approvazione del progetto di distribuzione senza contestazioni da parte dei creditori determina l'intangibilitā della concreta ed effettiva distribuzione delle somme ricavate dalla vendita.