(massima n. 1)
Lo svolgimento di attività di soccorso stradale su di una autostrada senza autorizzazione dell’ente proprietario della strada o della società concessionaria non costituisce reato. Infatti, escluso che detta autorizzazione sia equiparabile alla «licenza dell’autorità» e che dunque possa configurarsi il reato di cui all’art. 665 c.p., la necessità della stessa è stata imposta solo dal comma dodicesimo dell’art. 175 del nuovo cod. strad. (che ha colmato così una lacuna della previgente normativa in quanto il regolamento di esecuzione del codice abrogato, all’art. 572, comma terzo, vietava solo lo svolgimento senza autorizzazione sull’autostrada e sue pertinenze di attività commerciali o propagandistiche) che al successivo comma sedicesimo prevede per la relativa violazione la sola sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro. (La Cassazione ha comunque escluso che l’attività di officina meccanica con o senza attrezzature per il soccorso stradale rientri tra quelle considerate dall’art. 665 c.p.).