(massima n. 1)
Per quanto la previsione di limiti temporali nella guida di automezzi, contenuta negli artt. 6 e 7 Reg. CEE n. 3820/85, sia finalizzata a ragioni, oltre che di sicurezza dei trasporti su strada, anche di tutela dei lavoratori del settore, tuttavia il superamento di quei limiti è previsto e punito come illecito amministrativo dall'art. 174 del codice della strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ossia da un testo normativo in materia di circolazione stradale; pertanto, questa essendo la materia regolata dalla norma che prevede l’illecito, non può trovare applicazione la deroga in favore del tribunale — prevista dall’art. 22-bis, comma secondo, lett. a), legge n. 689 del 1981 (aggiunto dall’art. 98 D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507) «quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia (...) di tutela del lavoro (...) e di prevenzione degli infortuni sul lavoro» — alla generale competenza del giudice di pace in materia di opposizioni ai sensi dell’art. 22 della stessa legge.