(massima n. 1)
Non integra il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità l’inottemperanza, da parte del conducente di un autoveicolo cui sia stata contestata la violazione amministrativa prevista dall’art. 167 cod. strad. per avere circolato con carico superiore al consentito, all’ordine di ridurlo nei limiti di legge, in quanto quest’ultimo costituisce mera raccomandazione di non perseverare nell’illecito, la cui inosservanza (nella specie rilevata e contestata nel corso del medesimo trasporto) realizza una nuova infrazione amministrativa e non la contravvenzione di cui all’art. 650 c.p., stante la funzione sussidiaria assegnata dalla legge a quest’ultima disposizione.