(massima n. 1)
La competenza territoriale in materia di lavoro va individuata, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., alternativamente nel luogo in cui č sorto il rapporto, in quello dove si trova l'azienda ovvero, infine, in quello ove si trova la dipendenza aziendale alla quale il lavoratore č addetto. A tal fine, per dipendenza aziendale va inteso il luogo in cui il datore ha dislocato un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, dovendo escludersi che la competenza territoriale possa radicarsi nel mero luogo di svolgimento della prestazione lavorativa. (Nella specie, č stata negata la sussistenza della competenza territoriale del giudice del luogo ove la prestazione di portierato e guardiania non armata veniva resa, in quanto espletata presso la presso la sede della societā appaltante e non assistita da una pur minima struttura organizzativa riferibile al datore).