(massima n. 1)
In tema di circolazione stradale per le violazioni già costituenti reati contravvenzionali commesse anteriormente all’entrata in vigore del nuovo codice della strada che le ha depenalizzate e, quindi, prima del 1 gennaio 1993 non è prevista la trasmissione degli atti dall’autorità giudiziaria all’autorità amministrativa competente perché questa non potrebbe procedere all’applicazione della relativa sanzione amministrativa che è irrogabile soltanto in relazione alle violazioni commesse dal 1 gennaio 1993. (Applicazione in tema di sorpasso di un veicolo in corrispondenza di un dosso).