(massima n. 1)
Per il disposto dell’art. 106 del previgente codice della strada l’obbligo del conducente di non invadere la banchina laterale riguarda l’uso normale della strada, ma non anche le manovre saltuarie di breve durata, quale il sorpasso di veicoli procedenti nella stessa direzione di marcia. Conseguentemente, l’utilizzabilità sia pure eccezionale della banchina pone le stesse esigenze di sicurezza e di prevenzione che valgono per la carreggiata, che non deve presentare per l’utente insidie o trabocchetti, con conseguente imputabilità alla P.A, dei danni che ne siano derivati.