(massima n. 1)
Il conducente di un veicolo, nell’accingersi ad un sorpasso — che costituisce manovra pericolosa e complessa — non solo deve attivare la propria attenzione, ma altresì constatare che vi sia spazio libero sufficiente perché detta manovra possa avvenire senza alcun pericolo, dovendo, invece, soprassedere là dove, in relazione alle circostanze contingenti, non abbia la certezza della sussistenza di spazio sufficiente ad escludere ogni possibilità di collisione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale, nell’applicare l’art. 106 del previgente codice della strada, aveva ritenuto che il conducente, ai fini della valutazione dello spazio sufficiente per l’effettuazione della manovra di sorpasso, dovesse tenere conto anche di una eventuale apertura di uno sportello dell’autovettura da sorpassare).