(massima n. 1)
In tema di violazioni del codice della strada, l’indicazione nel relativo verbale notificato di una delle ragioni tra quelle indicate dall’art. 384 del regolamento di esecuzione di detto codice, che rendono ammissibile la contestazione differita dell’infrazione, rende ipso facto legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine di apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di contestazione immediata della violazione. Ne consegue che, in riferimento al caso di infrazione riconducibile all’attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa (ex art. 384, lett. b), a cui si aggiungono gli accertamenti delle violazioni per mezzo di apparecchi di rilevamento (ex art. 384 lett. e), il giudice dell’opposizione non può escludere l’impossibilità di contestazione immediata con il rilievo dell’astratta possibilità di una predisposizione del servizio con modalità in grado di permettere in ogni caso detta contestazione.