(massima n. 1)
Anche le persone detentrici del contrassegno di cui all’art. 12 del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, relativo ai veicoli al servizio delle persone disabili, devono rispettare i divieti di circolazione e di sosta direttamente riconducibili alla legge (o a regolamenti integrativi aventi carattere di generalità), poiché l’art. 11, comma primo, del d.P.R. citato consente la circolazione e la sosta in deroga soltanto allorché il divieto sia stato stabilito con un apposito provvedimento dell’autorità competente, la quale abbia altresì esercitato il potere, altrettanto discrezionale, di autorizzare la fermata, la sosta o la circolazione dei veicoli in questione, previa valutazione dell’insussistenza di grave intralcio al traffico. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto consentita la sosta di veicolo al servizio di persona disabile su «isola di traffico» destinata alla «canalizzazione» dei veicoli).