(massima n. 1)
Il conducente di un veicolo che abbia l’obbligo di precedenza prima di immettersi nella sede stradale non può limitarsi a verificare che altro conducente gli abbia concesso la precedenza, ma deve verificare con la massima diligenza, per andare esente da colpa, che non vi siano altri veicoli favoriti e procedere nella manovra solo quando abbia acquisito la certezza che questi veicoli non esistono o che i loro conducenti abbiano con sicurezza consentito l’attraverso del percorso. (Nella specie, è stato rigettato il ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di omicidio colposo a seguito di incidente stradale pronunciata a carico del conducente di un veicolo che, avendo l’obbligo di dare la precedenza, si era immesso nella sede stradale, grazie alla precedenza attribuitagli di fatto da altro veicolo favorito, omettendo però di controllare il sopraggiungere di altri veicoli, dietro quest’ultimo, pure aventi diritto di precedenza: onde si era verificato un incidente con un motoveicolo che, pur improvvidamente, superando sulla sinistra il veicolo che si era fermato, aveva finito con il collidere con il veicolo dell’imputato).