(massima n. 1)
In base al dato letterale dell’art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, convertito nella legge n. 168 del 2002, nonché alla stregua di un’interpretazione logico-sistematica della medesima norma, l’accertamento delle infrazioni al codice della strada compiuto attraverso mezzi di rilevamento a distanza richiede, per essere valido, la documentazione fotografica dell’infrazione nei soli casi in cui i suddetti mezzi siano privi di assistenza da parte degli organi proposti al rilevamento delle infrazioni. In presenza di personale dell’amministrazione competente, per contro, la verbalizzazione da questi compiuta è garanzia sufficiente dell’affidabilità della rilevazione