(massima n. 1)
La circostanza che sussista la differenza di un minuto tra l’orario del rilevamento dell’eccesso di velocità (120 km/h in un tratto nel quale era consentita la velocità massima di 80 km/h) riportato nel verbale e l’orario in cui sarebbe avvenuto il rilievo di velocità è irrilevante al fine di dimostrare la non corretta funzionalità del dispositivo elettronico utilizzato dai verbalizzanti. Non solo tale difformità tra gli orologi dei verbalizzanti e quello dell’apparecchio rilevatore è la più logica e probabile spiegazione di una differenza così modesta, ma il preteso difetto di funzionalità — come emerge dalla stessa deduzione — non attiene al rilevamento della velocità, ma all’orario della stessa, cioè a una parte dell’apparecchio del tutto diversa.