(massima n. 1)
Poiché la rilevazione, a mezzo di strumenti elettronici (cosiddetti «clip»), della presenza di apparecchiature, in funzione, di misurazione della velocità dei veicoli non è condotta inquadrabile in alcuna ipotesi di reato, non ne è consentito il sequestro penale. (In motivazione, la S.C. ha escluso che nell’attività diretta a segnalare la presenza di un rilevatore di velocità siano configurabili il delitto di cui all’art 414 c.p., in quanto l’art. 142 cod. strad. contempla unicamente illeciti amministrativi, o il delitto di cui all’art. 415 stesso codice, in quanto le norme concernenti la sicurezza stradale non possono farsi ricomprendere tra le leggi di ordine pubblico, o alcuno dei reati previsti dagli artt. 615-bis, 617 c.p., diretti a tutelare le illecite interferenze nella vita privata, o infine il delitto previsto dalla norma di chiusura dell’art. 623-bis c.p., che riguarda la trasmissione di dati a mezzo di collegamento su filo o di onde guidate, mentre il dispositivo di captazione in questione si riferisce a onde onnidirezionali. Nel sottolineare che qualsiasi diversa interpretazione della normativa vigente violerebbe il divieto di analogia in materia penale sancito dall’art. 14 disp. prel. c.c., la S.C. ha puntualizzato che spetta al legislatore intervenire per eventualmente incriminare comportamenti umani ritenuti illeciti, in concomitanza con l’evolversi delle tecnologie scientifiche). Non risultano precedenti.