(massima n. 1)
Ai fini dell’accertamento della velocità dei veicoli, costituiscono fonti di prova le risultanze degli speciali strumenti adottati dagli organi di polizia, debitamente omologati, salva la possibilità di accertare, nel caso concreto, il difetto di costruzione, di installazione o di funzionamento del dispositivo di rilevazione della velocità. Non invalida l’accertamento della velocità mediante strumento omologato (così detto autovelox) l’indicazione nel verbale di accertamento di una velocità di poco inferiore a quella rilevata dalla macchina (km 102 anziché 103,5), derivando la correzione dall’applicazione dell’art. 3, comma primo, del D.M. 13 maggio 1986, secondo cui alla determinazione della velocità effettuata con uno dei dispositivi omologati sono apportate correzioni, a favore del trasgressore, che tengano conto dell’errore assoluto proprio dello strumento e dell’errore sistematico e/o casuale conseguente alla procedura seguita nel caso di specie.